Sez. 3, Sentenza n. 23709 del 16/09/2008 (Rv. 604973 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Presupposti - Aggiudicazione del bene e pagamento del prezzo - Inadempimento dell'aggiudicatario - Revoca d'ufficio del decreto di trasferimento - Termine - Individuazione - Compimento da parte del cancelliere delle operazioni indicate dall'art. 586, primo comma, cod. proc. civ.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
In tema di vendita forzata, il trasferimento dell'immobile aggiudicato è l'effetto di una fattispecie complessa, costituita dall'aggiudicazione, dal successivo versamento del prezzo e dal decreto di trasferimento, quest'ultimo con funzione di verifica ed accertamento della sussistenza degli altri presupposti e, quindi, privo di autonoma efficacia traslativa in assenza delle altre condizioni. Pertanto, il mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione dell'immobile pignorato legittima la revoca, anche d'ufficio, del decreto di trasferimento fino al momento in cui lo stesso venga portato ad esecuzione, che si identifica non con quello della sua emanazione, ma con quello del compimento da parte del cancelliere delle operazioni indicate dall'art. 586 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)