Sez. 3, Sentenza n. 15222 del 19/07/2005 (Rv. 583287 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Presupposti - Aggiudicazione del bene e pagamento del prezzo - Inadempimento dell'aggiudicatario - Revocabilità anche d'ufficio del decreto di trasferimento.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
In tema di vendita forzata, il mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione dell'immobile pignorato legittima la revoca, anche d'ufficio, del decreto di trasferimento, a nulla rilevando che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione siano revocabili solo prima che siano portati ad esecuzione. Il trasferimento dell'immobile aggiudicato, infatti, è l'effetto di una fattispecie complessa, costituita dall'aggiudicazione, dal successivo versamento del prezzo e dal decreto di trasferimento; quest'ultimo, che verifica ed accerta la sussistenza degli altri presupposti, è, in sé e per sé considerato, privo di autonoma efficacia traslativa in assenza delle altre condizioni, ed in particolar modo del pagamento del prezzo, attraverso il quale si realizza il fine della vendita, consistente nella liquidazione del bene per il soddisfacimento dei creditori, e si giustifica il trasferimento del bene all'aggiudicatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)