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Sez. 4, Sentenza n. 6777 del 24/01/2013 Ud. (dep. 11/02/2013) Rv. 255104 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Valutazione - Criteri - Presunzione di falsità - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255104-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE

In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza. (Fattispecie in tema di lesioni colpose da sinistro stradale, il cui la S.C. ha ritenuto la correttezza della ricostruzione del quadro probatorio incentrato sulle dichiarazioni della vittima, ancorché asserite come false da parte dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)