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Sez. 4, Sentenza n. 35984 del 10/10/2006 Ud. (dep. 27/10/2006) Rv. 234830 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 2006-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234830-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE

In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)