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Sez. 6, Sentenza n. 7180 del 12/11/2003 Ud. (dep. 19/02/2004) Rv. 228013 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228013-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE

In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza. (Principio affermato, nella specie, con riguardo alla deposizione resa dalla madre di figli minori cui l'imputato, padre degli stessi, aveva fatto mancare, secondo l'accusa, i mezzi di sussistenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)