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Sez. 6, Sentenza n. 27185 del 27/03/2014 Ud. (dep. 23/06/2014) Rv. 260064 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Valutazione - Criteri - Presunzione di falsità o di errore - Legittimità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260064-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE

In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, o si inganni su ciò che forma l'oggetto essenziale della sua deposizione, salvo che sussistano elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)