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Sez. 3, Sentenza n. 8693 del 24/11/1987 (Rv. 456136 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROPOSIZIONE DI PIÙ DOMANDE CONNESSE - INCLUSIONE DI UNA DI ESSE NELLE ECCEZIONI ALLA REGOLA DELLA SOSPENSIONE - ESTENSIONE ALLO INTERO RAPPORTO DELLA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI - TERMINE PER L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - SOSPENSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI PROCEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO AZIONE DI REGRESSO PROMOSSA DALL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO DEL RESPONSABILE DI UN INCIDENTE SUL LAVORO E DOMANDA DI RIVALSA SPIEGATA DAL CONVENUTO NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DEL RESPONSABILE E DEL SUO ASSICURATORE.*
Stato
decisa il 1987-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456136-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROPOSIZIONE DI PIÙ DOMANDE CONNESSE - INCLUSIONE DI UNA DI ESSE NELLE ECCEZIONI ALLA REGOLA DELLA SOSPENSIONE - ESTENSIONE ALLO INTERO RAPPORTO DELLA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI - TERMINE PER L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - SOSPENSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI PROCEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO AZIONE DI REGRESSO PROMOSSA DALL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO DEL RESPONSABILE DI UN INCIDENTE SUL LAVORO E DOMANDA DI RIVALSA SPIEGATA DAL CONVENUTO NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DEL RESPONSABILE E DEL SUO ASSICURATORE.*

La controversia promossa dall'Inail nell'Esercizio dell'Azione di regresso di cui gli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 contro il datore di lavoro dell'infortunato rientra fra le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 cod. proc. civ. e, pertanto, è devoluta, ai sensi del successivo art. 444, alla Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro. Per tale controversia non opera, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, salvo il caso di cumulo con domande, le quali diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. In tale ipotesi l'intero processo è assoggettato alla disciplina della sospensione, non essendo ipotizzabile una duplicità di termini di impugnazione del medesimo tipo per una stessa sentenza ad opera delle stesse parti. (nella specie, il S.C. ha ribadito il citato principio con riguardo ad un procedimento in cui l'Inail aveva promosso Azione di regresso nei confronti del datore di lavoro del responsabile di un incidente sul lavoro ed il convenuto aveva proposto a sua volta domanda di rivalsa nei confronti degli eredi del responsabile e del suo assicuratore, rilevando che per quest'ultima controversia operava la regola generale della sospensione feriale dei termini, applicabile quindi all'intero procedimento ai fini dell'ammissibilità dell'appello). (Conf 4332/86, mass n 447097; (Conf 4219/81, mass n 414885; (Conf 5273/80, mass n 409115; (Conf 467/77, mass n 384018).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)