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Sez. 1, Sentenza n. 4332 del 28/06/1986 (Rv. 447097 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROPOSIZIONE DI PIÙ DOMANDE CONNESSE - INCLUSIONE DI UNA DI ESSE NELLE ECCEZIONI ALLA REGOLA DELLA SOSPENSIONE - ATTI DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SOSPENSIONE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447097-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROPOSIZIONE DI PIÙ DOMANDE CONNESSE - INCLUSIONE DI UNA DI ESSE NELLE ECCEZIONI ALLA REGOLA DELLA SOSPENSIONE - ATTI DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SOSPENSIONE - INAPPLICABILITÀ.*

Il principio secondo cui l'esclusione della sospensione feriale per le cause indicate nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario opera anche per i termini degli Atti del giudizio di Cassazione, non trova applicazione quando nel giudizio del merito siano state proposte più domande connesse, una delle quali soltanto ricadente nella eccezione alla regola della sospensione (nella specie: opposizione ad esecuzione fiscale) e l'altra sia soggetta alla regola generale della sospensione ex art. 1 della legge n. 742 del 1969 (nella specie: contestazione della pretesa tributaria), tanto più quando la materia del giudizio di Cassazione sia rimasta circoscritta alle questioni oggetto di quest'ultima domanda. (V 732/81, mass n 411209, sulla seconda parte; (Conf 4289/81, mass n 414885, sulla prima parte; (Conf 5237/80, mass n 409115, sulla prima parte; (Conf 467/77, mass n 384018, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)