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Sez. 3, Sentenza n. 4219 del 29/06/1981 (Rv. 414885 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTO COMPOSITO ASSOGGETTABILE SOLO IN PARTE ALLA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI - ESTENSIONE A TUTTO IL RAPPORTO DI TALE DISCIPLINA - TERMINE PER IL RICORSO IN CASSAZIONE - SOSPENSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414885-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTO COMPOSITO ASSOGGETTABILE SOLO IN PARTE ALLA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI - ESTENSIONE A TUTTO IL RAPPORTO DI TALE DISCIPLINA - TERMINE PER IL RICORSO IN CASSAZIONE - SOSPENSIONE.*

Ove un procedimento presenti una struttura cosi composta e articolata, con riferimento sia ai soggetti sia alle domande proposte, da essere solo parzialmente suscettibile di inquadramento fra le ipotesi di deroga al principio della sospensione feriale dei termini processuali, per la rimanente parte ricadendo, invece, nell'ambito di operativita della regola generale, esso deve ritenersi interamente assoggettato a questa regola, con la conseguenza che il decorso del termine per proporre ricorso per Cassazione rimane sospeso di diritto dall'1 agosto al 15 settembre e riprende a decorrere alla fine del periodo indicato. (Conf 5273/80, mass n 409115; (Conf 467/77, mass n 384018).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)