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Sez. U, Sentenza n. 467 del 02/02/1977 (Rv. 384018 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - PLURALITA DI CONTROVERSIE NELLO STESSO PROCEDIMENTO, UNA SOGGETTA E L'ALTRA NO ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE DEI TERMINI - APPLICABILITA ALL'INTERO PROCEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1977-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384018-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - PLURALITA DI CONTROVERSIE NELLO STESSO PROCEDIMENTO, UNA SOGGETTA E L'ALTRA NO ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE DEI TERMINI - APPLICABILITA ALL'INTERO PROCEDIMENTO.*

Qualora nel medesimo procedimento siano inserite, su un piano di vicendevole influenza, una controversia inquadrabile fra le ipotesi di deroga al principio della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ed un'altra controversia ricadente nell'ambito di operativita della regola generale della sospensione, quest'ultima deve ritenersi applicabile all'intero procedimento. (nella specie, nel giudizio di accertamento dell'Obbligo del terzo, presso il quale era stato eseguito un sequestro conservativo convertitosi in pignoramento, erano stati chiamati in causa altri soggetti ed era insorta la necessita di decidere, con autorita di giudicato nei confronti di tutte le parti, se il debitore avesse o meno validamente trasferito, in favore dei predetti soggetti, parte dei beni sequestrati, nonche se tale trasferimento fosse o meno opponibile al creditore procedente. La SC ha ritenuto, enunciando il principio di cui sopra, che il termine per proporre ricorso per Cassazione, avverso la sentenza emessa in quel giudizio, fosse sospeso nel periodo feriale, dovendosi assoggettare l'intero procedimento alla regola generale fissata dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, anche per la parte relativa all'accertamento dell'Obbligo del terzo, che sarebbe di per se rientrata nell'ambito delle eccezioni alla regola medesima, previste dall'art 3 della citata legge). (V 2221/75, mass n 376012).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 678, Cod. Proc. Civ. art. 686, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)