Sez. 3, Sentenza n. 23978 del 15/05/2014 Cc. (dep. 09/06/2014) Rv. 259671 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Descrizione sommaria del fatto - Formulazione analitica della contestazione - Necessità - Esclusione - Contestazione idonea a garantire una adeguata conoscenza degli addebiti e del tempo di commissione della condotta - Sufficienza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
In tema di misure cautelari, il requisito della "descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", previsto a pena di nullità dall'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., può essere soddisfatto con una enunciazione dell'accusa anche riassuntiva, ma che deve presentare un minimo di specificità quanto alle concrete modalità di realizzazione della condotta rispetto alla norma violata e al suo tempo di commissione, così da porre l'interessato in condizione di difendersi. (Fattispecie in cui è stato ritenuto corretto l'annullamento dell'ordinanza custodiale riguardante il traffico di un quantitativo imprecisato di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina mediante plurime condotte collocate genericamente in un ampio arco temporale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)