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Sez. 3, Sentenza n. 15422 del 22/07/2005 (Rv. 584870 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Identificazione del bene della vita richiesto - "Emendatio libelli" - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584870-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Con riferimento all'eccezione di domanda nuova sollevata nel regime processuale anteriore all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, è incensurabile la sentenza di merito che abbia ritenuto costituire mera precisazione, o comunque ammissibile "emendatio", e non già una non consentita "mutatio libelli", la indicazione del libretto bancario di cui si chiedeva la restituzione, come "quello di cui alla lettera allegata all'atto di citazione come documento 1", così correggendo l'identificazione nominale e della banca depositaria contenuta nel medesimo atto introduttivo, essendo rimasti immutati il bene della vita richiesto e i fatti posti a base della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)