Sez. 3, Sentenza n. 7524 del 12/04/2005 (Rv. 582036 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | "Mutatio libelli" ed "emendatio libelli" - Nozioni - Differenze - Fattispecie di "emendatio libelli" in tema di responsabilità precontrattuale.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", sicchè risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, ritenendo non concluso il contratto di locazione in ordine al quale erano in corso trattative e qualificando la domanda - secondo i poteri in proposito spettantegli - come concernente ipotesi di responsabilità precontrattuale, ha ritenuto integrare mera "emendatio libelli" la domanda di risarcimento per l'ammontare di lire cinque milioni di lamentati danni da occupazione dell'immobile in aggiunta a quelli conseguenti ad effettuati lavori di modificazione ed adattamento del medesimo, dall'attore formulata in sede di precisazione delle conclusioni, rispetto a quella, risultante dall'atto introduttivo del giudizio, di condanna al pagamento di lire tre milioni, corrispondente ad una mensilità del pattuito canone di locazione, e al risarcimento dei danni causati all'immobile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)