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Sez. 2, Sentenza n. 9239 del 12/07/2000 (Rv. 538400 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Art. 184 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella del 1995 - Modificazione incidente sulla "causa petendi" e sul "petitum" - "Emendatio libelli" e non "mutatio" - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538400-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

La "mutatio libelli" non consentita dall'art. 184 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella di cui all'art. 18 della legge n. 353 del 1990 - che ha sostituito detta norma con decorrenza dal 30 Aprile 1995 - era solo quella che si traduceva in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare una spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo, sussistendo, invece, soltanto una "emendatio" quando la modifica della domanda iniziale incidesse sulla "causa petendi" unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul "petitum" nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che costituisse, alla stregua della normativa richiamata, una non consentita "mutatio libelli" la formulazione, in sede di precisazione delle conclusioni, della domanda di riduzione del prezzo da parte dell'attore che aveva inizialmente richiesto la risoluzione del contratto di appalto per il dedotto inadempimento del convenuto, rilevando che il titolo sul quale si basava la domanda di riduzione del prezzo era pur sempre il non esatto adempimento, e che, quanto al "petitum", vi era stata soltanto una sua limitazione rispetto alla originaria domanda, ed ha, pertanto, cassato la decisione della Corte di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di riduzione del prezzo.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)