Sez. 3, Sentenza n. 3283 del 12/02/2008 (Rv. 601723 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità da mancata attuazione di direttiva comunitaria - Conseguenze - Risarcimento del danno - Configurabilità - Condizioni e fondamento - Medici specializzati prima della vigenza del d.lgs. n. 257 del 1991 - Intempestiva trasposizione di direttive (n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE) prevedenti il diritto ad una adeguata remunerazione per la frequenza dei corsi di specializzazione - Risarcimento del danno - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
L'omessa o inesatta attuazione di una direttiva comunitaria deve configurarsi come violazione, da parte dello Stato membro, degli obblighi derivanti dal Trattato (artt. 5 e 189) e, quindi, come condotta illecita, fonte di obbligazione risarcitoria in presenza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Ne consegue che, in favore dei medici specializzati (nella specie, in un periodo compreso tra il 1983 ed il 1991) i quali, a causa della tardiva trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE (intervenuta soltanto con il d.lgs. n. 257 del 1991), non hanno potuto godere del diritto ad una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione, quale beneficio previsto dalle puntuali e precise disposizioni sovranazionali (nei termini precisati dalla sentenza della Corte di Giustizia, 25 febbraio 1999, in C-131/97), deve essere riconosciuto il risarcimento del danno immediatamente e direttamente correlato alla predetta mancata tempestiva attuazione delle citate direttive nell'ordinamento interno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 5, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 189, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)