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Sez. L, Sentenza n. 14603 del 20/11/2001 (Rv. 550407 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Richiamo di norme contrattuali - Mera difesa - Documentazione - Produzione - Ammissibilità in appello - Esame del contratto - Potere del giudice - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550407-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ

Costituisce mera difesa, esplicabile in tutte le fasi del giudizio e anche in grado d'appello, il richiamo di norme contrattuali idonee a fondare la pretesa; pertanto, poiché la documentazione attinente alla normativa può essere prodotta anche in grado d'appello, il giudice dell'impugnazione può conoscere del contratto integrativo senza incorrere in vizio di ultrapetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)