Sez. L, Sentenza n. 14603 del 20/11/2001 (Rv. 550407 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Richiamo di norme contrattuali - Mera difesa - Documentazione - Produzione - Ammissibilità in appello - Esame del contratto - Potere del giudice - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ
Costituisce mera difesa, esplicabile in tutte le fasi del giudizio e anche in grado d'appello, il richiamo di norme contrattuali idonee a fondare la pretesa; pertanto, poiché la documentazione attinente alla normativa può essere prodotta anche in grado d'appello, il giudice dell'impugnazione può conoscere del contratto integrativo senza incorrere in vizio di ultrapetizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)