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Sez. L, Sentenza n. 11252 del 07/10/1999 (Rv. 530522 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Rito del lavoro - Fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea - Mere difese - Giudizio d'appello - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Tempestiva acquisizione delle circostanze - Necessità (Fattispecie).
Stato
decisa il 1999-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530522-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

Nel rito del lavoro la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea costituenti "mere difese" può essere dedotta per la prima volta anche in appello ed è rilevabile d'ufficio anche nel silenzio della parte interessata, purché gli stessi fatti risultino in primo grado già acquisiti agli atti e ritualmente dimostrati. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'appello dell'Inps, che contestava il diritto a pensione di invalidità, riconosciuto in primo grado, per mancanza di domanda amministrativa - eccependo che era stata proposta in sede amministrativa la diversa domanda di pensione di reversibilità in quanto inabile - sul rilievo che l'Istituto non aveva sollevato l'eccezione in primo grado, essendosi limitato, in quella sede, a contestare solo la sussistenza del grado invalidante prescritto dalla legge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)