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Sez. L, Sentenza n. 7919 del 22/07/1999 (Rv. 528877 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Documenti - Preesistenza o meno degli stessi rispetto al precedente grado del giudizio - Irrilevanza - Produzione in appello - Ammissibilità - Opposizione della parte interessata di eventuali nullità relative alla produzione stessa - Art. 157, comma secondo, cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528877-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ

Il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di appello, sancito dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., si riferisce solo alle prove costituende, richiedenti una ulteriore attività processuale, e non anche a nuovi documenti la cui produzione è ammissibile - e soggiace al regime stabilito dall'art. 157, comma secondo, cod. proc. civ. sicché la parte interessata deve far valere eventuali nullità ad essa relative nella prima istanza o difesa successiva alla produzione stessa o alla notizia di essa - a prescindere dal carattere effettivamente <<nuovo>> della documentazione offerta in sede di impugnazione, se cioè questa sia, o meno, preesistente rispetto al precedente grado del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)