Sez. 3, Sentenza n. 1892 del 11/02/2002 (Rv. 552163 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Rito del lavoro - Fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea - Costituenti mere difese - Giudizio di appello - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Tempestiva acquisizione delle circostanze - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
Nel rito del lavoro, applicabile anche alle controversie agrarie, la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa dell'avversario ove costituenti "mere difese" può essere dedotta per la prima volta non solo nel corso del giudizio di primo grado, ma anche in appello ed è rilevabile d'ufficio anche nel silenzio della parte interessata, purché gli stessi fatti risultino in primo grado già acquisiti agli atti e ritualmente dimostrati. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che, a fronte di una domanda volta ad ottenere l'indennità per miglioramenti apportati al fondo dall'affittuario, non sussistesse per il locatore l'onere di eccepire sin dalla prima difesa il mancato rispetto delle procedure previste dalle leggi speciali per la esecuzione dei miglioramenti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)