Sez. 4, Sentenza n. 16148 del 14/03/2017 Cc. (dep. 30/03/2017) Rv. 269608 - 01
IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE | Giudice di pace che si assegni il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza - Conseguenze in tema di termini per impugnare.
IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni, qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. (In motivazione la S.C. ha precisato che, qualora il giudice abbia comunque depositato la sentenza nel termine di legge, trovano applicazione i termini ordinari di impugnazione, dovendo ritenersi l'indicazione l'indicazione del diverso termine "tamquam non esset").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)