Sez. 2 - , Sentenza n. 50391 del 27/09/2019 Ud. (dep. 12/12/2019) Rv. 277809 - 01
IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE | Giudice di pace – Termine di quindici giorni per il deposito della sentenza - Autoassegnazione di un termine maggiore - Possibilità – Esclusione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude a quest'ultimo la possibilità di autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il quindicesimo giorno, e quindi fuori termine, l'impugnazione va proposta entro trenta giorni, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)