Sez. 4 - , Sentenza n. 36767 del 17/11/2020 Ud. (dep. 21/12/2020) Rv. 280163 - 01
IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE | Giudice di pace che si assegni il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza - Conseguenze in tema di termini per impugnare.
IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE
Non è consentito al giudice di pace autoassegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e maggiore rispetto a quello stabilito dall'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., non potendo nella specie trovare applicazione l'art. 2 d.lgs. cit., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, salvo non sia diversamente stabilito. (In motivazione la Corte ha precisato che il termine di trenta giorni per impugnare decorre, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza, qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore e, invece, dalla notifica dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett. b) e comma 2, cod. proc. pen., nel caso di deposito fuori termine).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)