diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 40037 del 10/07/2014 Ud. (dep. 26/09/2014) Rv. 260301 - 01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE | Giudice di pace - Assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito della sentenza - Ammissibilità - Conseguenze in tema di termini per impugnare.
Stato
decisa il 2014-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260301-01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - non impedisce che quest'ultimo possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, stante il disposto normativo di cui all'art. 2 del citato D.Lgs., con la conseguente applicabilità dei termini di impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. per le sentenze del Tribunale e della Corte di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)