Sez. 1, Sentenza n. 23749 del 28/04/2003 Cc. (dep. 29/05/2003) Rv. 225217 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova ai servizi sociali - Detenzione domiciliare - Valutazione dell'entità del risarcimento del danno in favore della vittime - Possibilità - Limiti.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della applicazione di misure alternative alla detenzione quali l'affidamento in prova ai servizi sociali e gli arresti domiciliari, la valutazione della insufficienza della somma offerta e versata alla vittima del reato a titolo di risarcimento, pur non rientrando tra i presupposti di applicabilità delle misure, può essere valutata dal giudice solo in riferimento alle condizioni economiche dell'obbligato, mentre il solo dato relativo all'entità della somma volontariamente versata non può costituire elemento negativo di valutazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 7 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)