Sez. 1, Sentenza n. 6725 del 15/12/2000 Cc. (dep. 19/02/2001) Rv. 218163 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Giudizio prognostico - Mancato risarcimento del danno patito dalla vittima del reato - Valutazione - Ammissibilità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini del giudizio prognostico relativo alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza può legittimamente desumere dall'omesso risarcimento dei danni patiti dalla vittima del reato un elemento negativo di valutazione che, in relazione alla natura del reato commesso e alla sua oggettiva gravità, può essere ritenuto sintomatico del mancato ravvedimento del condannato.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)