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Sez. 1, Sentenza n. 3713 del 22/05/2000 Cc. (dep. 06/07/2000) Rv. 216623 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Risarcimento del danno prodotto dal reato - Esclusione - Fattispecie relativa a misura richiesta dalla libertà.
Stato
decisa il 2000-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216623-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il risarcimento del danno non costituisce presupposto per l'affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi a tal fine valutare l'idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. (Nella specie, in relazione a misura richiesta da soggetto non detenuto, la S.C. annulla la decisione del giudice di merito che, una volta riscontrata la mancanza del risarcimento del danno, aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova, così omettendo la valutazione di ogni altro comportamento tenuto dal condannato dopo la commissione del reato e quindi l'analisi degli elementi apprezzabili in relazione al giudizio sull'idoneità della misura ai fini rieducativi e di prevenzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)