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Sez. 3, Sentenza n. 26758 del 05/05/2010 Ud. (dep. 12/07/2010) Rv. 248097 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - Procedimento previsto dal D.Lgs. n. 758 del 1994 - Obbligo dell'organo di vigilanza di impartire la prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248097-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

L'omessa indicazione, ad opera dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione in riferimento alla riscontrata violazione in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro non impedisce la procedibilità dell' azione penale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)