Sez. 3, Sentenza n. 26758 del 05/05/2010 Ud. (dep. 12/07/2010) Rv. 248097 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - Procedimento previsto dal D.Lgs. n. 758 del 1994 - Obbligo dell'organo di vigilanza di impartire la prescrizione - Esclusione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
L'omessa indicazione, ad opera dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione in riferimento alla riscontrata violazione in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro non impedisce la procedibilità dell' azione penale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)