Sez. 3, Sentenza n. 45223 del 02/10/2007 Ud. (dep. 05/12/2007) Rv. 238259 - 01
LAVORO - IN GENERE | Procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994 - Mancata ammissione dell'imputato al pagamento della sanzione amministrativa - Obbligo per il giudice di concessione del termine per l'adempimento - Esclusione.
LAVORO - IN GENERE
Con riferimento alla procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro introdotta dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 758 del 1994, nel caso in cui l'organo di vigilanza ometta di disporre l'ammissione dell'imputato al pagamento della sanzione amministrativa, non incombe sul giudice alcun obbligo di concedere all'imputato un termine per il predetto adempimento.
Riferimenti normativi: Legge 19/12/1994 num. 758 art. 19, Legge 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST., Legge 19/12/1994 num. 758 art. 21 CORTE COST., Legge 19/12/1994 num. 758 art. 22, Legge 19/12/1994 num. 758 art. 23, Legge 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)