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Sez. 3, Sentenza n. 20562 del 21/04/2015 Ud. (dep. 19/05/2015) Rv. 263751 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di infortuni ed igiene del lavoro - Mancata prescrizione di regolarizzazione - Improcedibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263751-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'omessa indicazione, ad opera dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che l'eventuale mancato recapito della comunicazione relativa alla procedura di regolarizzazione determini l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti dell'imputato, cui non è preclusa la possibilità di definire la propria posizione attraverso l'oblazione in sede amministrativa e penale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Costituzione art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)