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Sez. 3, Sentenza n. 7678 del 13/01/2017 Ud. (dep. 17/02/2017) Rv. 269140 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di infortuni ed igiene del lavoro - Mancata prescrizione di regolarizzazione - Improcedibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269140-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'omessa indicazione, da parte dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758 del 1994, la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/04/2004 num. 124 art. 15 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Costituzione art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)