Sez. 2, Sentenza n. 10668 del 22/04/2026 (Rv. 678597-02)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Diverse ipotesi normative di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 1227 c.c. - Ipotesi del comma 2 - Comportamento del debitore - Valutazione - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
A differenza dell'ipotesi regolata dal comma 1 dell'art. 1227 c.c. - che concerne l'incidenza del comportamento colposo del creditore danneggiato nella determinazione del danno e rileva ai fini di una proporzionale riduzione del risarcimento - l'ipotesi disciplinata dal comma 2, in presenza di un fatto dannoso imputabile, sotto il profilo causale, al solo debitore, ne esclude la risarcibilità limitatamente alle conseguenze ulteriori che il creditore avrebbe potuto evitare con il proprio comportamento, successivo all'evento, cosicché, in relazione a tale ipotesi, il contegno del creditore va valutato - indipendentemente dalla violazione di obblighi contrattuali - sotto il profilo dell'eventuale omissione dell'ordinaria diligenza richiesta dal medesimo art. 1227 c.c..
Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)