Sez. 2, Sentenza n. 7319 del 10/12/1986 (Rv. 449375 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DIVERSE IPOTESI NORMATIVE DI CUI AL PRIMO E AL SECONDO COMMA DELL'ART. 1227 COD. CIV. - IPOTESI DEL SECONDO COMMA - COMPORTAMENTO DEL DEBITORE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DIVERSE IPOTESI NORMATIVE DI CUI AL PRIMO E AL SECONDO COMMA DELL'ART. 1227 COD. CIV. - IPOTESI DEL SECONDO COMMA - COMPORTAMENTO DEL DEBITORE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
A differenza dell'ipotesi regolata dal primo comma dell'art. 1227 cod. civ. - che concerne l'incidenza del comportamento colposo del creditore danneggiato nella Determinazione del danno, la quale rileva ai fini di una proporzionale riduzione del risarcimento - l'ipotesi disciplinata dal secondo comma della stessa norma, in presenza di un fatto dannoso, sotto il profilo causale, imputabile al solo debitore, ne esclude la risarcibilità limitatamente alle conseguenze ulteriori che il creditore avrebbe potuto evitare con il proprio comportamento, successivo all'evento. In relazione a detta seconda ipotesi, il contegno del creditore va valutato - indipendentemente dalla violazione di obblighi contrattuali - sotto il profilo della eventuale omissione della "ordinaria diligenza" richiesta dal medesimo art. 1227. (V 1203/84, mass n 433350; (V 1594/83, mass n 426434; (V 3565/80, mass n 407419).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)