Sez. 3, Sentenza n. 842 del 24/01/2002 (Rv. 551810 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Comportamento richiesto al creditore dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ., per non escludere la risarcibilità dei danni evitabili con l'ordinaria diligenza - Dovere di ordinaria diligenza - Portata - Limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
In tema di danni da inadempimento delle obbligazioni, l'ordinaria diligenza richiesta al creditore dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ., per escludere la sussistenza di un suo concorso colposo nella produzione del danno, non può consistere nel richiedere attività personali disagevoli, rilevanti spese straordinarie per conservare il patrimonio, ovvero la cessazione dell'attività imprenditoriale, anche ove la prosecuzione, in conseguenza dei danni subiti, divenga troppo costosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)