Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 13 dicembre 1972, causa 44/72
Epigrafe
Nel procedimento 44-72
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunale del lavoro di Rheine, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
PIETER MARSMAN, Deuringerstraat 161, Hengelo (Paesi Bassi),
attore,
M. ROSSKAMP, Beckerhookstraße 84, 4432 Gronau (Repubblica federale di Germania),
convenuta,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del trattato CEE e dell'art. 7 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19 ottobre 1968, pag. 2),
LA CORTE,
composta dai signori: R. Monaco (presidente di Sezione), presidente, P. Pescatore, presidente di Sezione, A. M. Donner, A. Trabucchi, J. Mertens de Wilmars (relatore), giudici;
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
1. L'art. 7 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2), ha lo scopo di dare attuazione al divieto di discriminazione sancito dall'art. 48 del trattato. Esso stabilisce perciò, al n. 1, che «il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato». Il n. 2 dello stesso articolo ag giunge che, sul territorio di ciascuno Stato membro, «egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
2. L'attore nella causa principale, cittadino olandese e residente nei Paesi Bassi, lavorava come operaio metallurgico alle dipendenze dell'impresa convenuta, a Gronau, nella Repubblica federale di Germania. Il 26 febbraio 1971, egli subiva un infortunio sul lavoro per cui la sua capacità lavorativa era ridotta del 60 %. Il competente ente assicurativo tedesco gli versava perciò una pensione, ma il datore di lavoro dichiarava risolto il contratto, con effetto dal 3 dicembre 1971. L'interessato adiva il tribunale del lavoro di Rheine, sostenendo l'illegittimità del licenziamento, in particolare riguardo al § 14 della legge tedesca 16 giugno 1953, relativa agli invalidi (Schwerbeschädigtengesetz, BGBl I, pag. 389), secondo cui il licenziamento dei beneficiari della legge presuppone l'approvazione dell'ente previdenziale centrale (Hauptfürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene).
3. Nella legge 16 giugno 1953 sono elencate, al § 1, le varie categorie di lavoratori invalidi cui essa si applica, e fra queste sono contemplate, alla lettera e), le vittime di infortuni sul lavoro. Gli stranieri, tuttavia, sono ammessi a beneficiare della tutela offerta da questa legge a condizione che ricorrano taluni presupposti complementari, indicati al § 1, 3o comma, e cioè: 1) la residenza nel territorio della Repubblica federale o in Berlino Ovest; 2) la titolarità di una pensione invalidità ai sensi della legislazione tedesca.
Poiché per il Marsman non ricorreva il presupposto della residenza, il datore di lavoro aveva ritenuto di poter effettuare il licenziamento senza l'intervento dell' ente previdenziale centrale.
4. Il giudice a quo, nutrendo dei dubbi circa la compatibilità della suddetta condizione col diritto comunitario, ha chiesto alla Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:
«Se l'art. 48 del trattato CEE e l'art. 7 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 (relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità) (GU n. L 257 del 19 ottobre 1968) vadano interpretati nel senso ch'essi riguardano anche lo speciale divieto di licenziamento per determinate categorie di lavoratori — nella fattispecie, divieto di licenziamento degli invalidi, ai sensi del § 14 della relativa legge tedesca 16 giugno 1953 (BGBl I, pag. 389) — di guisa che, nella Repubblica federale di Germania, detto divieto tutela anche i cittadini degli Stati membri della CEE, i quali a causa di un infortunio sul lavoro abbiano perso più del 50 % della capacità lavorativa ed abbiano acquistato il diritto alla relativa pensione nei confronti dell'ente di assicurazione infortuni tedesco, ma non risiedano nel territorio della Repubblica federale o in Berlino Ovest (§ 1, 3o comma, della legge di cui sopra).»
5. L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 10 luglio 1972.
L'attore nella causa principale, la Commissione, il governo tedesco e il governo italiano hanno presentato osservazioni scritte.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
La Commissione, rappresentata dal sig. Karpenstein, e il governo tedesco, rappresentato dal sig. Seidel, hanno presentato osservazioni orali nell'udienza del 15 novembre 1972.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 novembre 1972.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte
paragrafo 1
Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
L'attore nella causa principale sostiene che, nella sua qualità di «frontaliero», egli ha diritto — come gli è stato assicurato dal suo sindacato di categoria — alla tutela offerta agli invalidi.
paragrafo 3
Secondo la Commissione, la questione va senz'altro risolta in senso affermativo, almeno nel caso in cui la qualità di invalido risulti da un infortunio sul lavoro.
paragrafo 4
Il principio della parità di trattamento, sancito dagli artt. 48, n. 2, del trattato e 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, si applica — come dice espressamente lo stesso art. 7 — a tutte le clausole relative alle condizioni di lavoro e d'impiego, indipendentemente dalla circostanza ch'esse siano contenute in testi legislativi o regolamentari, in contratti collettivi o individuali. D'altra parte, lo stesso articolo menziona espressamente il licenziamento, senza fare alcuna distinzione a seconda che si tratti di licenziamenti ordinari ovvero di licenziamenti che la legislazione nazionale vieta o limita per motivi di ordine sociale (entrambi i casi sono disciplinati da clausole relative alle condizioni d'impiego e di lavoro).
paragrafo 5
Per la Commissione non sussiste quindi alcun dubbio circa il fatto che il divieto di discriminazione sancito dai suddetti articoli si estende anche alle norme che subordinano il licenziamento dei lavoratori la cui capacità lavorativa si sia ridotta in seguito ad infortunio sul lavoro all'approvazione di un organo statale. Se si vuole evitare di fare ciò che è per l'appunto vietato dall'art. 48, 2o comma, del trattato e dai relativi regolamenti d'attuazione — e cioè di creare delle discriminazioni — è necessario che la mancata approvazione abbia, in linea di principio, lo stesso effetto per i cittadini della Repubblica federale e per i cittadini degli altri Stati membri.
paragrafo 6
Quanto alla legge relativa agli invalidi, la disparità di trattamento consiste nel fatto che i cittadini della Germania occidentale fruiscono dei vantaggi attribuiti da questo provvedimento, indipendentemente dalla loro residenza e dalla titolarità di una pensione d'invalidità, mentre per i cittadini degli altri Stati membri, in quanto «non tedeschi», è posta la condizione ch'essi risiedano nella Repubblica federale o a Berlino Ovest e, inoltre, che possano far valere determinati diritti nei confronti degli enti previdenziali tedeschi.
paragrafo 7
La Commissione propone di risolvere la questione come segue:
paragrafo 8
«Il principio della parità di trattamento dei cittadini degli Stati membri, di cui all'art. 48 del trattato CEE e all'art. 7 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, vale anche per le clausole che, in forza della legislazione nazionale, subordinano per motivi di ordine sociale a condizioni particolarmente severe il licenziamento dei lavoratori la cui capacità lavorativa si sia ridotta in seguito ad infortunio sul lavoro.»
paragrafo 9
Il governo tedesco ritiene che il principio di non-discriminazione, di cui agli artt. 48 del trattato e 7 del regolamento n. 1612/68, debba applicarsi a tutti gli aspetti del rapporto d'impiego e di lavoro. La parità di trattamento riguarda anche la particolare tutela contro il licenziamento eventualmente offerta dalla legge a determinate categorie di persone; né a ciò osta il fatto che tale speciale tutela — come quella offerta agli invalidi — corrisponda allo speciale dovere di assistenza incombente allo Stato nei confronti della categoria di persone interessate. Sarebbe contrario allo scopo della libera circolazione il fatto che l'equiparazione dei lavoratori originari degli altri Stati membri ai lavoratori del paese che li ospita non si estenda a questo punto particolare della disciplina del rapporto di lavoro.
paragrafo 10
Il governo tedesco cita in proposito la sentenza della Corte 15 ottobre 1969 nella causa 15/69 (Racc. 1969, pag. 363 e segg.):
paragrafo 11
«La disciplina comunitaria in materia sociale è basata sul principio secondo il quale le leggi di ciascuno Stato devono garantire ai cittadini degli altri Stati membri, occupati nel territorio del primo, il complesso di vantaggi ch'esse attribuiscono ai propri cittadini.»
paragrafo 12
Data l'efficacia immediata del regolamento n. 1612/68, le norme di diritto interno che non siano ad esso conformi sono modificate o completate dalle disposizioni del regolamento stesso e ciò in conseguenza del fatto che le norme comunitarie prevalgono sulla legislazione nazionale. La preminenza del diritto comunitario deriva, secondo il governo federale, dalla circostanza che il diritto europeo sarebbe uno strumento inadeguato a garantire l'attuazione dei fini delle Comunità, qualora gli Stati membri avessero la possibilità di rendere inoperanti le norme comunitarie mediante provvedimenti legislativi interni con esse contrastanti.
paragrafo 13
Stante questa situazione giuridica, e tenuto conto in particolare della prevalenza sulle norme interne e dell'efficacia immediata del regolamento n. 1612/68, il governo tedesco non ha finora ritenuto necessaria una formale modifica della legge in questione. Era tuttavia nelle sue intenzioni di tener conto della nuova situazione giuridica e di modificare conseguentemente lo «Schwerbeschädigtengesetz», in occasione di una rielaborazione della legge che s'impone per altri motivi.
paragrafo 14
Il governo tedesco propone che la questione venga risolta come segue:
paragrafo 15
«Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 48 del trattato CEE e dall'art. 7 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, la speciale tutela offerta contro il licenziamento dai § § 1 e 14 dello “Schwerbeschädigtengesetz”16 giugno 1953 spetta a tutti i cittadini degli Stati membri della CEE occupati nella Repubblica federale di Germania, indipendentemente dalla loro residenza.»
paragrafo 16
Secondo il governo italiano, occorre stabilire se il divieto di discriminazione sancito dall'art. 48 del trattato CEE e dall'art. 7 del regolamento del Consiglio n. 1612/68 si applichi non solo con riguardo ai generali presupposti di licenziamento, ma anche nel caso speciale della tutela contro il licenziamento, offerta a determinate categorie di persone per le quali, secondo le leggi nazionali, particolari prestazioni previdenziali sono poste a carico dello Stato. Fondamentale importanza al riguardo ha il disposto dell'art. 7 del trattato: in base al principio della non discriminazione ivi sancito, si può concludere — secondo lo stesso governo — che la tutela offerta dalla legge di uno degli Stati membri ai lavoratori nazionali si estende agli altri lavoratori comunitari dipendenti da ditte nazionali, anche se tali lavoratori risiedano nel territorio di un altro Stato. Questo principio generale viene chiaramente precisato dagli artt. 48 del trattato e 7 del regolamento n. 1612/68.
paragrafo 17
Il governo italiano ritiene che la questione deferita alla Corte vada risolta affermativamente, nel senso che «le norme che in uno Stato membro contengono disposizioni di favore relative al licenziamento dei lavoratori nazionali trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori degli altri paesi comunitari, dipendenti di un datore di lavoro nazionale, e ciò pur nel caso che il lavoratore di cui trattasi non sia residente nel territorio di quello Stato.»
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 15 maggio 1972, pervenuta in cancelleria il 10 luglio 1972, l'Arbeitsgericht di Rheine ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione vertente sull'interpretazione dell'art. 48 dello stesso trattato, come pure dell'art. 7 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità.
punto 2
A norma dell'art. 48 del trattato, la libera circolazione dei lavoratori implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni del lavoro.
A norma dell'art. 7 del regolamento n. 1612, il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a causa della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto riguarda le condizioni d'impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato (art. 7, n. 1) e deve godere degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali (art. 7, n. 2).
punto 3
Dal fascicolo si desume che la causa principale verte sul se un lavoratore di nazionalità olandese, occupato presso un'impresa tedesca e colpito, nella Repubblica federale di Germania, da un infortunio sul lavoro che ne ha diminuto la capacità lavorativa di oltre il 50 %, fruisca della speciale tutela contro il licenziamento contemplata dal § 14 della legge 16 giugno 1953 — relativa ai grandi invalidi — qualora possieda i prescritti requisiti, ad eccezione della residenza nella Repubblica federale di Germania, requisito questo che viene richiesto solo per i lavoratori stranieri.
La questione sottoposta dal giudice nazionale verte quindi sul se il divieto di discriminazione, di cui all'art. 48 del trattato ed all'art. 7 del regolamento n. 1612/68, riguardi pure la speciale tutela contro il licenziamento concessa dal legislatore di uno Stato membro, per specifici motivi di carattere sociale, solo a determinate categorie di lavoratori.
punto 4
Onde garantire la libera circolazione dei lavoratori, essenziale per il mercato comune, l'art. 48 del trattato prescrive l'abolizione di qualsiasi discriminazione
fondata sulla nazionalità — tra lavoratori, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Questa disposizione non prevede alcuna limitazione, all'infuori di quelle — tassativamente contemplate al n. 3
relative all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza ed alla sanità pubblica.
La disciplina comunitaria in materia sociale è basata sul principio che il diritto di ciascuno Stato membro deve garantire ai cittadini degli altri Stati membri, occupati nel suo territorio, il complesso dei vantaggi attribuiti ai propri cittadini. Ne consegue che il divieto di discriminazione stabilito dall'art. 48 riguarda pure la speciale tutela eventualmente concessa dalle leggi di uno Stato membro, per motivi di carattere sociale, a determinate categorie di lavoratori.
punto 5
L'art. 7 del regolamento n. 1612/68, col nominare espressamente il licenziamento tra le condizioni di lavoro e d'impiego di cui devono fruire nello stesso modo i lavoratori degli altri Stati membri ed i lavoratori nazionali, non fa che garantire la corretta attuazione dell'art. 48. Ne discende che questo articolo riguarda pure le condizioni particolari, ad esempio di licenziamento, di cui possono eventualmente fruire, in uno Stato membro, determinate categorie di lavoratori nazionali.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 6
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, dal governo della Repubblica federale di Germania e dal governo della Repubblica italiana, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi all'Arbeitsgericht di Rheine, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali dell'attore nella causa principale, della Commissione delle Comunità europee, del governo della Repubblica federale di Germania e del governo della Repubblica italiana,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 48 e 177,
visto il regolamento del Consiglio n. 1612/68, in ispecie l'art. 7,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione deferitale dall'Arbeitsgericht di Rheine con ordinanza 15 maggio 1972, afferma per diritto:
Il divieto di discriminazione nelle condizioni d'impiego e di lavoro — stabilito dall'art. 48 del trattato e dall'art. 7 del regolamento del Consiglio n. 1612/68 — riguarda pure la speciale tutela, ad esempio contro il licenziamento, eventualmente concessa dalle leggi di uno Stato membro, per motivi di carattere sociale, a determinate categorie di lavoratori.
Firme
Monaco
Pescatore
Donner
Trabucchi
Mertens de Wilmars
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 dicembre 1972.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Monaco