Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 3 luglio 1974, causa 9/74
Epigrafe
Nel procedimento 9-74,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bayerisches Verwaltungsgericht (terza sezione) nella causa dinanzi ad esso pendente tra:
DONATO CASAGRANDE, Monaco,
e
CITTÀ DI MONACO,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 12, n. 1, del regolamento del Consiglio 19 ottobre 1968, n. 1612 (GU 1968, n. L 257, pag. 2),
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner (relatore) e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in virtù dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE possono essere riassunti come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Antefatti e fase scritta
paragrafo 1
L'attore nella causa principale, nato il 29 dicembre 1953 da genitori italiani, è anch'egli cittadino italiano e vive a Monaco sin dalla nascita. Il padre, deceduto il 24 gennaio 1971, era occupato come operaio nella Repubblica federale di Germania.
paragrafo 2
Nell'anno scolastico 1971/1972, e fino al 30 aprile 1972, il Casagrande frequentava la 10a classe dei corsi di transizione presso la scuola secondaria (Realschule) Fridtjof Nansen di Monaco.
paragrafo 3
A norma dell'art. 2 della «legge bavarese sui sussidi scolastici» (Bayerisches Ausbildungsförderungsgesetz — Bay AföG), gli studenti che frequentino dalla 5a alla 10a classe presso istituti di istruzione secondaria, e che non abbiano mezzi sufficienti, possono fruire di un sussidio scolastico pari a 70 DM al mese.
paragrafo 4
Il Casagrande reclamava tale sussidio dalla città di Monaco — convenuta nella causa principale — per il periodo della sua frequenza scolastica.
paragrafo 5
La domanda veniva respinta in quanto, a norma dell'art. 3 della BayAföG, il sussidio spetta esclusivamente alle seguenti categorie:
paragrafo 6
1. i cittadini tedeschi ai sensi della legge fondamentale;
2. gli apolidi ai sensi della legge 25 aprile 1951 sulla posizione giuridica degli apolidi nel territorio della Repubblica federale (BGBl. I, pag. 269), modificata con legge 9 settembre 1965 (BGBl. I, pag. 1273);
3. gli stranieri che risiedono abitualmente nel territorio bavarese e che beneficiano del diritto d'asilo in forza dell' art. 28 della legge 28 aprile 1965 sugli stranieri (BGBl. I, pag. 353), modificata con legge 23 giugno 1970 (BGBl. I, pag. 805).
paragrafo 7
Il Casagrande adiva allora il Bayerisches Verwaltungsgericht, il quale, con provvedimento 14 dicembre 1973, pervenuto in cancelleria 1*11 febbraio 1974, ha sospeso il procedimento ed ha rinviato in via pregiudiziale a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione:
paragrafo 8
«Se l'art. 3, nn. 2 e 3, della legge bavarese integrativa della legge federale relativa ai sussidi scolastici individuali, nella versione pubblicata il 5 dicembre 1972, sia compatibile con l'art. 12, n. 1, del regolamento CEE del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (U n. L 257/68, pag. 2G)».
paragrafo 9
Il pubblico ministero presso il Bayerisches Verwaltungsgericht, l'attore nella causa principale, il governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'ambasciatore Adolfo Maresca, in qualità di agente, assistito dal sig. Giorgio Zagari, sostituto avvocato generale dello Stato, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Karpenstein, hanno presentato osservazioni scritte, a norma dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte
punto 1
Il pubblico ministero presso il Bayerisches Verwaltungsgericht di Monaco sostiene di avere il diritto, in qualità di rappresentante del pubblico interesse, di presentare conclusioni in merito alla questione deferita dal Verwaltungsgericht. In mancanza di disposizioni specifiche di diritto comunitario, il problema della capacità processuale va risolto in base al diritto interno. Secondo l'art. 63, n. 4, del codice tedesco di procedura amministrativa (Verwaltungsgerichtsordnung — VwGO), colui che rappresenta l'interesse pubblico deve essere considerato parte ai sensi dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE.
L'art. 12 del regolamento n. 1612/68, come risulta dal suo testo, attribuisce ai figli dei lavoratori provenienti da altri Stati membri il solo diritto di accedere agli istituti di istruzione alle stesse condizioni dei cittadini del paese ospitante, non quello di fruire di sussidi scolastici individuali. Adottando il regolamento n. 1612/68, il Consiglio ha agito in base al potere conferitogli dagli artt. 48 e 49 del trattato CEE. Poiché la sua attività regolamentare — come si desume da tali disposizioni — investe unicamente i problemi connessi con lo status dei lavoratori, se ne deve dedurre che il lavoratore ha diritto alla parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante solo per quanto riguarda le prestazioni sociali strettamente attinenti al rapporto di lavoro ed alla residenza. Egli pertanto non è legittimato a pretendere i sussidi scolastici individuali in quanto questi costituiscono prestazioni pertinenti alla pubblica istruzione. L'interpretazione dell' art. 12 del regolamento n. 1612/68 suggerita dal Verwaltungsgericht non è quindi corretta.
punto 2
L'attore nella causa principale assume che la discriminazione operata nei suoi confronti è incompatibile con l'art. 12 del regolamento n. 1612/68. L'espressione «alle stesse condizioni», di cui alla norma suddetta, conferma che per ammissione agli studi non si deve intendere la possibilità teorica di accedere alle scuole, bensì, soprattutto, la possibilità concreta di esercitare tale diritto. Gli Stati membri, pertanto, non possono negare ai figli dei lavoratori migranti i sussidi e gli aiuti previsti a favore dei propri cittadini.
punto 3
Il governo della Repubblica italiana fa notare che la presente questione pregiudiziale verte in sostanza sull'interpretazione dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68. Tale norma, come ha rilevato lo stesso Verwaltungsgericht nel provvedimento di rinvio, non si limita a garantire unicamente l'accesso ai corsi di insegnamento o di apprendistato, ma si riferisce anche alle condizioni finanziarie di ammissione, che comprendono sia l'eventuale esonero delle tasse scolastiche, sia la concessione di sussidi finanziari.
Questo assunto è confermato anche in considerazione delle finalità sociali cui è ispirato il regolamento CEE n. 1612/68. In particolare, l'art. 12 di tale regolamento va valutato alla luce del principio di non discriminazione sancito dall'art. 48 del trattato CEE. In tale contesto, la parità di opportunità finanziarie per l'ammissione e la frequenza ai corsi di studio costituisce un elemento determinante della norma in questione.
punto 4
Secondo la Commissione, la questione deferita dal Verwaltungsgericht va interpretata nel modo seguente:
a) se l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 rechi un divieto di discriminazione;
b) se tale divieto — che riguarda unicamente l'accesso ai corsi di insegnamento — debba essere interpretato restrittivamente o estensivamente.
Il giudice proponente ha giustamente sottolineato l'incompatibilità delle disposizioni discriminatorie dell'art. 3 della BayAföG con l'art. 12 del regolamento n. 1612/68. È inopportuno, nella fattispecie, invocare l'art. 7 del trattato CEE, in quanto tale norma di carattere generale cede di fronte alla disciplina specifica degli artt. 48 e 49 del trattato stesso, ed alle norme subordinate fondate sull'art. 49. Del pari inoperante, nel nostro caso, è l'art. 7 del regolamento n. 1612/68 il quale, vietando qualsiasi discriminazione in materia di condizioni di impiego, concerne i lavoratori personalmente, e non i membri delle loro famiglie. Ai sensi dell' art. 12 del regolamento n. 1612/68, i figli di un lavoratore migrante sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di preparazione professionale «alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato (ospitante), se vi risiedono».
Tanto la lettera dell'art. 12 quanto la sua posizione nel contesto del regolamento portano a concludere ch'esso implica un divieto di discriminazione che ha efficacia diretta nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri.
A proposito della questione se il principio della parità di trattamento vigente per l'ammissione ai corsi di insegnamento si estenda ai sussidi scolastici, la Commissione si richiama alle sentenze della Corte 15 ottobre 1969 nella causa 15-69 (Ugliola; Racc. 1969, pag. 363), 13 dicembre 1972 nella causa 44-72 (Marsman; Racc. 1972, pag. 1243) e 11 aprile 1973 nella causa 76-72 (Michel S.; Racc. 1973, pag. 457). Secondo tale giurisprudenza, la normativa comunitaria in materia sociale è fondata sul principio in base al quale il diritto di ciascuno Stato membro deve garantire ai lavoratori provenienti dagli altri Stati membri tutti i vantaggi concessi ai propri cittadini. Nella sentenza 11 aprile 1973 la Corte, citando il 5o punto della motivazione del regolamento n. 1612/68, ha affermato che l'art. 12 si applica ai vantaggi previsti dalla legge del paese ospitante al fine della riqualificazione sociale dei minorati. Tenendo conto del chiaro orientamento della giurisprudenza della Corte in materia, non c'è dubbio alcuno che la nozione di «ammissione ai corsi di insegnamento generale» va interpretata in senso lato; essa, cioè, estende la parità di trattamento alle condizioni finanziarie previste dalla legge dello Stato ospitante per la frequenza dei corsi d'insegnamento generale.
SENTENZA › In fatto › III — Fase orale
paragrafo 1
L'attore nella causa principale, rappresentato dall'avv. Del Vecchio; il pubblico ministero presso il Bayerisches Verwaltungsgericht, rappresentato dal dr. Walter; la città di Monaco, rappresentata dall'avv. Goltz; e la Commissione, rappresentata dal dr. Karpenstein, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 7 maggio 1974.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza dell'11 giugno 1974.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con provvedimento 14 dicembre 1973, pervenuto in cancelleria l'11 febbraio 1974, il Bayerisches Verwaltungsgericht (tribunale amministrativo) di Monaco di Baviera ha sottoposto a questa Corte in via pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione concernente l'interpretazione dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.
A termini di tale provvedimento, l'attore nella causa principale, cittadino italiano e figlio di un lavoratore italiano già occupato nella Repubblica federale tedesca, ha frequentato nell'anno scolastico 1971/1972 dei corsi di insegnamento secondario a Monaco di Baviera e reclama dalla città di Monaco, convenuta nella causa principale, un sussidio pari a 70 DM mensili, previsto dall'art. 2 della legge bavarese sui sussidi scolastici individuali (Bayerisches Ausbildungsfòrderungsgesetz). Tale sussidio gli è stato negato in quanto, in forza dell'art. 3 della legge suddetta, esso spetta unicamente ai cittadini tedeschi, agli apolidi, ed ai profughi politici. Il giudice proponente chiede, pertanto, se tale norma sia compatibile con l'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1612/68.
punto 2
Come si evince dall'art. 177, la Corte non è competente a statuire sull'interpretazione o sulla legittimità di una norma di diritto intèrno. Essa, però, può interpretare l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 e stabilire se esso si applichi o meno ai sussidi del genere di quelli di cui alla fattispecie;
punto 3
Secondo tale articolo, «i figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono», e gli Stati membri sono tenuti ad incoraggiare «le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni».
Come indica il 5o punto della motivazione, il regolamento n. 1612/68 è stato adottato, fra l'altro, in considerazione del fatto che «il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, … che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante».
punto 4
Questa integrazione implica, nel caso del figlio di un lavoratore straniero che voglia accedere alle scuole di istruzione secondaria, che egli possa fruire, alla stessa stregua dei cittadini del paese ospitante, dei vantaggi previsti dalle leggi interne di questo paese al fine di promuovere l'istruzione.
L'art. 12, come risulta dal 2o capoverso — secondo cui gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere agli studenti in questione di frequentare i corsi di insegnamento nelle migliori condizioni — mira a favorire iniziative specifiche, onde mettere in grado i figli dei lavoratori stranieri di profittare su un piede di parità dell'istruzione e dei mezzi di preparazione culturale e professionale disponibili. Pertanto, stabilendo che essi possono accedere alle scuole «alle stesse condizioni» dei cittadini del paese ospitante, tale norma contempla non solo le disposizioni relative all'ammissione, ma, in generale, tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza dell'insegnamento.
punto 5
Il pubblico ministero presso il tribunale amministrativo, interveniente nella causa principale, assume che il settore dell'istruzione e della preparazione professionale rientra nella competenza degli Stati membri. Poiché nella Repubblica federale tedesca la pubblica istruzione è gestita, per la maggior parte, dai Lànder, sarebbe opportuno chiedersi se l'art. 12 non si applichi solamente ai provvedimenti adottati dal potere legislativo centrale, ma anche a quelli emananti dalle autorità d'un paese membro di uno Stato federale o da altri enti locali.
punto 6
Benché, a norma del trattato, il settore dell'istruzione e della preparazione professionale non rientri, di per sé stesso, nella competenza delle istituzioni comunitarie, ciò non significa che l'esercizio dei poteri conferiti alla Comunità debba essere, in qualche modo, limitato quando possa aver ripercussioni sui provvedimenti adottati nel settore in questione. In particolare, i capitoli I e II del titolo III del trattato recano numerose disposizioni la cui applicazione può eventualmente incidere sulle disposizioni nazionali in materia.
Per quanto riguarda l'art. 12 del regolamento n. 1612/68, benché spetti alle autorità competenti in virtù del diritto interno il compito di stabilire le condizioni ivi contemplate, queste vanno tuttavia applicate indiscriminatamente nei confronti tanto dei figli dei cittadini del paese ospitante, quanto dei figli dei lavoratori provenienti da un altro Stato membro. Inoltre, poiché i regolamenti, ai termini dell'art. 189 del trattato, hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi ed hanno efficacia immediata in ciascuno degli Stati membri, poco importa che i provvedimenti in questione siano adottati dal potere centrale, dal governo di un paese membro di uno Stato federale, o comunque da autorità competenti in virtù del diritto nazionale.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 7
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bayerisches Verwaltungsge-richt di Monaco con provvedimento 14 dicembre 1973, afferma per diritto:
Stabilendo che i figli di un cittadino di uno Stato membro, che lavori o abbia lavorato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare le scuole «alle stesse condizioni previste per i cittadini» del paese ospitante, l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 si riferisce non solo alle condizioni di ammissione, ma, in generale, a tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza dell'insegnamento.
Firme
Lecourt
Donner
Sørensen
Monaco
Mertens de Wilmars
Pescatore
Kutscher
Ó Dàlaigh
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 luglio 1974.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt