Sez. 5, Sentenza n. 932 del 16/01/2009 (Rv. 606444 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Dichiarazione (o denunzia di variazione) da parte del possessore ex art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Omessa indicazione di uno dei cespiti posseduti - Sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione (art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992) - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili, l'omessa indicazione, nella dichiarazione (come nella denunzia di variazione) di cui all' art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, anche di un solo cespite immobiliare soggetto ad autonoma imposizione, costituisce omessa dichiarazione (o denunzia) dello stesso cespite, ed è punibile, ai sensi del comma 1 dell' art. 14 dello stesso d.lgs., a titolo di "omessa presentazione della dichiarazione o denuncia", e non già, ai sensi del comma 2 della stessa norma, quale "dichiarazione o denuncia... infedeli", non essendo la dichiarazione ICI diretta a determinare il complessivo coacervo patrimoniale, unitariamente considerato a fini di una unica soggezione ad imposizione fiscale ed essendo equiparata, a livello sanzionatorio, la fattispecie di "omessa denunzia" a quella di "omessa dichiarazione" delle sopravvenute "modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell' imposta dovuta".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)