Sez. L, Sentenza n. 495 del 08/02/1975 (Rv. 373794 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MORA - PRESUPPOSTI - CONTROVERSIE PER CREDITI DI LAVORO - PRINCIPIO DELLA MORA QUALE TITOLO DELL'OBBLIGAZIONE RISARCITORIA - PERSISTENTE APPLICABILITA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - ESCLUSIONE - EQUIPARAZIONE DELL'INADEMPIMENTO AL FATTO ILLECITO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MORA - PRESUPPOSTI - CONTROVERSIE PER CREDITI DI LAVORO - PRINCIPIO DELLA MORA QUALE TITOLO DELL'OBBLIGAZIONE RISARCITORIA - PERSISTENTE APPLICABILITA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - ESCLUSIONE - EQUIPARAZIONE DELL'INADEMPIMENTO AL FATTO ILLECITO.*
La mora, quale titolo dell'obbligazione risarcitoria di cui all'art 1224 cod civ non si esaurisce nella intimazione formale del pagamento, ma richiede la imputabilita nel ritardo dell'adempimento e cioe che la remora alla liquidazione di un credito pur certo nel suo ammontare dipenda dalla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore ed in genere da un fatto doloso o colposo di lui, quale e quello di avere, a torto, contestato l'ammontare della propria obbligazione o di avere maliziosamente influito sulla durata del processo. L'art 429, terzo comma, cod proc civ (nuovo testo), nell'attribuire alla svalutazione in se considerata, diretta Rilevanza causale del danno presunto per i crediti di lavoro, ha separato tale ipotesi dalle altre tutelabili mediante il ricorso all'art 1224 cod civ, attraendo i momenti di maturazione del credito, sua svalutazione e liquidazione, in unica fattispecie complessa, entro la quale non V'ha piu posto per la mora, risultando l'inadempimento equiparato al fatto illecito, in adozione del regime risarcitorio (di valore) delle obbligazioni. Tale ultimo principio deve ritenersi operante anche rispetto ai crediti di lavoro gia maturati anteriormente all'emanazione della citata norma. (V 1225/74, mass n 369283).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)