Sez. 1, Sentenza n. 6237 del 24/11/1981 (Rv. 417037 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE - CRITERI - ATTITUDINE AL LAVORO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE - CRITERI - ATTITUDINE AL LAVORO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In tema di separazione personale dei coniugi ed al fine del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento, l'attitudine di un coniuge al lavoro assume rilievo nella individuazione delle sue capacità di guadagno solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore, soggettivo ed oggettivo, e non anche, pertanto, in termini meramente astratti ed ipotetici. (Conf 1335/80, mass n 404858; (Conf 2384/78, mass n 391786).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 37, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)