Sez. 1, Sentenza n. 2384 del 17/05/1978 (Rv. 391786 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - QUANTIFICAZIONE - CRITERI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - QUANTIFICAZIONE - CRITERI.*
In tema di rapporti patrimoniali fra coniugi separati, il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, a norma dell'art 156 primo comma cod civ, nel testo fissato dalla legge 19 maggio 1975 n 151, si traduce nel diritto a ricevere quanto necessario ad un tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale del coniuge medesimo, nei limiti in cui a cio non siano sufficienti i suoi redditi, e siano invece adeguati i mezzi economici dell'altro coniuge. Pertanto, al fine del riconoscimento e della quantificazione di detto mantenimento, spiega rilievo l'indagine sulle attitudini lavorative del coniuge istante, da condursi in concreto, in relazione alle sue effettive possibilita di svolgere un lavoro cui sia idoneo, ed alla stregua di ogni fattore individuale ed ambientale. (V 2983/76, mass n 381751; (V 40/76, mass n 378658).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 37, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)