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Sez. 6, Sentenza n. 4544 del 09/01/2009 Cc. (dep. 03/02/2009) Rv. 242913 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Sequestro probatorio - Motivazione - Requisiti - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242913-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE

Ai fini della motivazione del decreto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, l'art. 253, comma primo, cod. proc. pen., impone che nel decreto vi sia l'enunciazione del fatto di reato per cui si procede, con l'indicazione, sia pure sommaria, degli elementi costitutivi, in modo da consentire al giudice del riesame la verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una specifica ipotesi di reato, nonchè della sussistenza del rapporto di pertinenzialità con l'oggetto del sequestro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale che aveva ritenuto sufficientemente motivato il decreto di sequestro con la mera indicazione degli articoli di legge relativi ai reati ipotizzati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)