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Sez. 2, Sentenza n. 5309 del 19/12/1996 Cc. (dep. 18/01/1997) Rv. 206863 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - IN GENERE | Sequestro del corpo del reato - Motivazione - Indicazione delle finalità del vincolo - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206863-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - IN GENERE

Poiché anche in relazione al "corpo del reato" vige l'obbligo, previsto dall'art. 262 cod. proc. pen., della restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto quando non è più necessario mantenerne il vincolo ai fini della prova, e poiché, inoltre, non può ritenersi che il corpo del reato sia sempre necessario per l'accertamento dei fatti e debba quindi formare in ogni caso oggetto di sequestro, il provvedimento che ne dispone il sequestro probatorio deve sempre indicare le finalità che con l'atto si intendono perseguire ed il giudice del riesame deve farsi carico di controllare tali finalità per verificare la legittimità del provvedimento stesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)