Sez. 3, Sentenza n. 2728 del 10/07/2000 Cc. (dep. 25/08/2000) Rv. 217185 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Sequestro del corpo di reato - Motivazione sulla sussistenza delle concrete esigenze probatorie - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE
Qualora il sequestro probatorio riguardi cose che assumono la qualifica di corpo di reato, non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro stesso in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che la qualità di corpo del reato implica, per definizione, un vincolo necessario con la prova del reato e postula l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra le cose e l'illecito penale, con conseguente necessaria efficacia probatoria diretta in ordine all'avvenuta commissione di un reato ed alla sua attribuibilità ad un soggetto determinato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)