Sez. 5, Sentenza n. 18488 del 14/09/2004 (Rv. 577064 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITTO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO AGRARIO - IN GENERE | Impresa ortovivaistica - Vendita di prodotti - Qualificazione come attività agraria per connessione - Requisiti - Oggetto - Dimensioni tecnico - Organizzative - Rivendita di prodotti acquistati da terzi - Inserimento nel ciclo produttivo - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITTO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO AGRARIO - IN GENERE
Ai fini tributari, l'attività di commercializzazione dei prodotti svolta da un'impresa ortovivaistica, per essere considerata agraria per connessione, ai sensi dell'art. 29, comma secondo, lettera C), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte al testo unico delle imposte dirette dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), deve riguardare, almeno prevalentemente, i prodotti propri dell'impresa agricola e non assumere dimensioni tecnico-organizzative tali da assurgere ad attività del tutto autonoma. In nessun caso, comunque, l'attività di commercializzazione di prodotti acquistati da terzi può considerarsi agraria per connessione, se su detti prodotti l'imprenditore, prima di operarne la rivendita, non esegua alcun intervento (ad esempio, di manipolazione o di trasformazione) idoneo ad inserire in qualche modo i prodotti stessi nel proprio ciclo intermediario per la collocazione sul mercato di prodotti di altri imprenditori, esercitando un'attività tipicamente ed esclusivamente commerciale, indipendentemente dalla qualità dei prodotti di terzi venduti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 22/12/1986 num. 917 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)