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Sez. 1, Sentenza n. 25520 del 16/12/2010 (Rv. 615176 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Coniuge avente diritto all'assegno divorzile - Conseguente diritto ad una quota dell'indennità di buonuscita corrisposta all'altro coniuge - Sussistenza - Condizioni e limiti temporali.
Stato
decisa il 2010-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615176-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE

Il disposto dell'art. 12 bis della legge 898/70 - nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge "anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio" - va interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se l'indennità spettante all'altro coniuge venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa - in tal senso dovendosi intendere l'espressione "anche prima della sentenza di divorzio", implicando ogni diversa interpretazione indiscutibili profili di incostituzionalità della norma in parola.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)