Sez. L, Sentenza n. 1463 del 27/01/2004 (Rv. 569735 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attività riservata al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di c.d. emolumento "integrativo" previsto dal CCNL 1990-1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce attività riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ovvero se non siano sorrette da una motivazione logica, coerente e completa.(In applicazione del su indicato principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, in relazione al contratto collettivo 1990\92 dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che il salario integrativo di cui all'articolo 33 non costituisse elemento aggiuntivo della retribuzione immediatamente spettante ai dipendenti qualora non fosse stato stipulato il previsto accordo integrativo locale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)