diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 16179 del 17/07/2006 (Rv. 591715 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Giudice di merito - Deduzione - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad interpretazione delle clausole del contratto collettivo per i dipendenti delle Ferrovie concernenti il salario integrativo o indennità di utilizzazione.
Stato
decisa il 2006-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591715-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, relativa all'interpretazione delle clausole del contratto collettivo e degli accordi per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato concernenti la voce retributiva denominata indennità di utilizzazione o integrativo - istituita dall'accordo 19 maggio 1990 e richiamata dalla lettera n) parte 2 dell'art. 33 del contratto 1990/1992 - la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza impugnata che aveva attribuito valore normativo alle disposizioni collettive, fondando il diritto all'emolumento dalla previsione della voce alla citata lettera n) del contratto collettivo, dal comunicato congiunto del novembre 1992 sulle modalità di pagamento nel 1992, dalla fissazione di un compenso "una tantum" per la mancata erogazione nel periodo precedente. I rilievi alla logicità dell'interpretazione della Corte territoriale risiedevano, per la S.C., nell'aver omesso di accertare, oltre la formulazione letterale dell'accordo, la comune intenzione delle parti, ex art. 1362, primo comma, cod. civ., anche alla stregua delle successive trattative e intese raggiunte dalle medesime e delle specifiche previsioni in materia contenute nel successivo contratto collettivo nazionale; nel non aver ritenuto poco conciliabile con l'asserita esistenza di un diritto soggettivo perfetto all'integrativo, l'impegno previsto dal "comunicato congiunto" delle Ferrovie dello Stato e delle organizzazioni sindacali in data 3 novembre 1992, ad "esaminare la possibilità di corrispondere con l'integrativo "bis", con forme di pagamento tali da assicurare ai lavoratori un risultato equivalente agli aumenti previsti, prendendo in considerazione anche l'ipotesi di utilizzare a questo fine l'emissione di obbligazioni", costituendo all'uopo una commissione mista; infine, nell'aver omesso di considerare gli elementi desumibili dal complessivo comportamento delle parti collettive).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)