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Sez. L, Sentenza n. 12453 del 25/08/2003 (Rv. 566224 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Letterale - Criterio principale - Ricorso ad altri criteri - Condizioni - Valutazione riservata al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'emolumento detto integrativo previsto dal CCNL 1990-1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2003-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566224-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nella interpretazione dei contratti collettivi si deve innanzitutto fare riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, non è consentito il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui una clausola si presti a diverse e contrastanti interpretazioni. Tale attività di interpretazione è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ovvero se non siano sorrette da una motivazione logica, coerente e completa, gravando sul ricorrente l'onere di indicare i canoni di ermeneutica violati e l'incompletezza della motivazione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. perché immune dai denunciati vizi, con motivazione logica, completa e adeguata, aveva ritenuto che la lettera dell'accordo istitutivo dell'emolumento integrativo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, era inequivocabile nel senso che il diritto ad esso relativo trovava la propria fonte esclusivamente nella contrattazione integrativa istituita dal CCNL 1990-1992 con cadenza annuale, trovando altresì conferma di tale interpretazione nella valutazione complessiva dell'accordo e nel comportamento successivo delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)