Sez. 6, Sentenza n. 5749 del 09/02/2016 Cc. (dep. 11/02/2016) Rv. 266039 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Doppia punibilità - Valutazione - Rilevanza penale del fatto al momento della decisione - Necessità - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della L. n. 69 del 2005 è necessario che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta. (Fattispecie relativa ad una consegna richiesta per il reato di guida senza patente, depenalizzato ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nella quale la S.C. ha ritenuto che è venuta meno la condizione della doppia punibilità della violazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 7, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)