Sez. 6, Sentenza n. 22453 del 04/06/2008 Cc. (dep. 05/06/2008) Rv. 240133 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Doppia punibilità - Valutazione - Principio di irretroattività - Operatività - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, il requisito della doppia punibilità, di cui all'art. 7 L. 22 aprile 2005, n. 69, non implica che il fatto per il quale la consegna è richiesta debba costituire reato nell'ordinamento italiano già alla data della sua commissione. (Nella specie, la consegna era stata richiesta dalle autorità rumene per il reato di guida senza patente commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore in Italia del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, conv. nella L. 2 ottobre 2007, n. 160).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 7, Legge 02/10/2007 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 03/08/2007 num. 117 art. 1, Cod. Strada Nuovo art. 116 com. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)