Sez. 6, Sentenza n. 40110 del 10/10/2012 Cc. (dep. 11/10/2012) Rv. 253351 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Doppia punibilità - Valutazione - Previsione bilaterale del fatto al momento della domanda dello Stato di emissione - Sufficienza - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della L. n. 69 del 2005 è sufficiente che l'ordinamento italiano contempli come reato il fatto per il quale la consegna è richiesta al momento della proposizione della domanda da parte dello Stato di emissione, mentre non è necessaria la rilevanza penale del medesimo alla data della sua commissione. (Fattispecie relativa ad una consegna richiesta dalle autorità romene per il reato di guida senza patente, commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore in Italia del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, conv. nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, in cui la S.C. ha ritenuto irrilevanti le modifiche precedentemente intervenute in merito al carattere amministrativo o penale della sanzione, attesa la natura penale di quest'ultima al momento della decisione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 7, Legge 02/10/2007 num. 160 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)